1. La Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati,
in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché
quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio
regionale.
2. La tutela degli ulivi non aventi carattere di monumentalità resta disciplinata
dalla legge 14 febbraio 1951, n. 144 (Modificazione degli articoli 1 e 2 del decreto
legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento
di alberi di ulivo), e dalle norme applicative regionali.
'Gli Ateniesi eleggono a sorte anche dieci organizzatori dei giochi, uno per ogni tribù. Essi, dopo l'esame, restano in carica per quattro anni e organizzano la processione delle Panatenee, il concorso musicale, le gare ginniche e la corsa a cavallo, e fanno fare, insieme al consiglio, il peplo e le anfore e consegnano l'olio agli atleti. L'olio viene raccolto dagli olivi sacri. L'arconte lo prende dai proprietari dei terreni in cui vi sono questi olivi sacri, nella quantità di un cotilo e mezzo per ciascuna pianta. Un tempo la città appaltava la raccolta; e chiunque sradicasse o tagliasse un olivo sacro, veniva giudicato dall'Aeropago e in caso di condanna punito con la morte...'' Aristotele(384-322 a.C.)