1. La Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati,
in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché
quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio
regionale.
2. La tutela degli ulivi non aventi carattere di monumentalità resta disciplinata
dalla legge 14 febbraio 1951, n. 144 (Modificazione degli articoli 1 e 2 del decreto
legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento
di alberi di ulivo), e dalle norme applicative regionali.
Art. 2
(Definizioni)
1. Il carattere di monumentalità viene attribuito quando la pianta di ulivo possiede
età plurisecolare deducibile da:
a) dimensioni del tronco della pianta, con diametro uguale o superiore a centimetri
100, misurato all'altezza di centimetri 130 dal suolo; nel caso di alberi con tronco
frammentato il diametro è quello complessivo ottenuto ricostruendo la forma teorica
del tronco intero;
b) oppure accertato valore storico-antropologico per citazione o rappresentazione
in documenti o rappresentazioni iconiche-storiche.
2. Può prescindersi dai caratteri definiti al comma 1 nel caso di alberi con diametro
compreso tra i centimetri 70 e 100 misurato ricostruendo, nel caso di tronco frammentato,
la forma teorica del tronco intero nei seguenti casi:
a) forma scultorea del tronco (forma spiralata, alveolare, cavata, portamento a
bandiera, presenza di formazioni mammellonari);
b) riconosciuto valore simbolico attribuito da una comunità;
c) localizzazioni in adiacenza a beni di interesse storico-artistico, architettonico,
archeologico riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002,
n. 137).
3. Il carattere di monumentalità può attribuirsi agli uliveti che presentano una
percentuale minima del 60 per cento di piante monumentali all'interno dell'unità
colturale, individuata nella relativa particella catastale.
TITOLO II
RILEVAZIONE SISTEMATICA E TUTELA
Art. 3
(Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali)
1. è istituita la Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, che
ha sede presso l'Assessorato regionale all'ecologia ed è composta da:
a) un dirigente o funzionario nominato dall'Assessore regionale all'ecologia, con
funzioni di Presidente;
b) un dirigente o funzionario nominato dall'Assessore regionale all'assetto del
territorio o suo delegato;
c) un dirigente o funzionario nominato dall'Assessore regionale alle risorse agroalimentari
o suo delegato;
d) un rappresentante indicato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per
il paesaggio per la Puglia;
e) un rappresentante indicato dal Comando regionale del Corpo forestale dello Stato;
f) due rappresentanti indicati dalle associazioni ambientaliste regionali riconosciute
ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e successive modificazioni,
con specifica competenza nella tutela del paesaggio;
g) tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello regionale, con specifica competenza nel settore olivicolo
e/o forestale;
h) un rappresentante delle associazioni agrituristiche riconosciute ai sensi dell'articolo
13 della l. 349/1986 e successive modificazioni;
i) un rappresentante del Dipartimento di scienze delle produzioni vegetali dell'Università
degli studi di Bari;
j) un rappresentante del Dipartimento di scienze agroambientali, chimica e difesa
vegetale dell'Università di Foggia.
2. Svolge le funzioni di segretario della Commissione un funzionario designato dall'Assessore
regionale all'ecologia.
3. Le proposte di nomina devono pervenire, a seguito di richiesta dell'Assessore
all'ecologia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. La Commissione è validamente costituita, con apposita deliberazione della
Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi membri.
4. La Commissione svolge relativamente agli alberi monumentali i seguenti compiti:
a) formulare pareri sulla metodologia di rilevazione, sui parametri e sulla scheda
di identificazione degli alberi monumentali;
b) validare le segnalazioni pervenute e le rilevazioni sistematiche effettuate per
incarico della Giunta regionale;
c) formulare pareri in merito all'inclusione degli alberi monumentali segnalati
nell'elenco degli ulivi monumentali di cui all'articolo 5 o nell'albo regionale
di cui all' articolo 18;
d) suggerire forme integrate di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale
in oggetto, comprese le misure di politica agricola e forestale idonee a tal fine
e la promozione di attività di ricerca;
e) esprimere parere obbligatorio e vincolante sull'eventuale abbattimento e/o spostamento
degli alberi monumentali inseriti nell'albo regionale di cui all'articolo 18 e nell'elenco
di cui all'articolo 5.
5. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente, su richiesta dell'Assessore
all'ecologia o dell'Assessore all'assetto del territorio o dell'Assessore alle risorse
agroalimentari o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni
della Commissione sono valide con la partecipazione della maggioranza assoluta dei
componenti.
6. La Commissione dura in carica cinque anni e scade con lo scioglimento del Consiglio
regionale. Essa svolge la sua attività fino all'insediamento dei nuovi componenti.
7. Ai membri della Commissione esterni al personale della Regione Puglia spettano
il gettone di presenza e le altre eventuali indennità previste dalle leggi regionali
vigenti in materia.
Art. 4
(Rilevazione sistematica degli ulivi monumentali)
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, approva, con proprio provvedimento, su proposta della Commissione
tecnica per la tutela degli alberi monumentali, la scheda di rilevazione degli ulivi
e degli uliveti monumentali della Puglia allo scopo di predisporne il rilevamento
sistematico e la relativa identificazione.
2. La scheda deve essere predisposta per la raccolta di dati e informazioni dettagliate
relative a:
a) univoca localizzazione;
b) proprietà;
c) dimensione e numero delle piante;
d) caratteristiche monumentali, paesaggistico-ambientali, storico-culturali, tipologie
colturali.
3. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale dichiara avviato
il rilevamento sistematico degli ulivi e uliveti monumentali, che può effettuarsi
anche attraverso la stipula di convenzioni e protocolli di intesa con altri enti
o organizzazioni. Singoli cittadini, associazioni, organizzazioni, enti pubblici
e loro articolazioni possono segnalare l'esistenza di ulivi e/o uliveti monumentali
da sottoporre a tutela e valorizzazione.
Art. 5
(Elenco degli ulivi e uliveti monumentali)
1. A seguito della rilevazione sistematica e delle segnalazioni degli ulivi monumentali
la Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato all'ecologia, sentito il parere
della Commissione tecnica di cui all'articolo 3, predispone e aggiorna annualmente
l'elenco degli ulivi monumentali della regione Puglia e determina le risorse finanziarie
destinate alla loro tutela e valorizzazione.
2. L'elenco di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione
Puglia e comunicato agli enti interessati. Tale elenco contiene anche le indicazioni
catastali utili per l'individuazione delle singole proprietà. I proprietari dei
suoli possono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia, proporre motivata opposizione alla Giunta regionale avverso
il provvedimento di cui al presente comma.
3. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione tecnica di cui all'articolo
3, decide sulle opposizioni ricevute e approva in via definitiva l'elenco degli
ulivi monumentali. Tale elenco è sottoposto a nuova pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia.
Art. 6
(Tutela degli ulivi monumentali)
1. Con la pubblicazione definitiva dell'elenco, gli uliveti monumentali sono automaticamente
sottoposti a vincolo paesaggistico in quanto assimilati a beni diffusi del paesaggio
e come tali devono essere individuati negli strumenti urbanistici comunali. Per
essi saranno previste adeguate forme di valorizzazione.
2. Ad ogni ulivo monumentale é attribuito un codice di identificazione univoco,
anche nel caso in cui quest'ultimo ricada in uliveto monumentale.
3. Gli uliveti monumentali sono sottoposti alle prescrizioni di cui al punto 4 dell'articolo
3.14 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano urbanistico territoriale
tematico per il paesaggio (PUTT/P).
4. Per la tutela e la manutenzione degli ulivi monumentali e delle aree sulle quali
essi insistono, la Regione Puglia e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, possono ricorrere a convenzioni con gli imprenditori agricoli, stipulate
ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento
e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo
2001, n. 57). Tali convenzioni sono stipulate prioritariamente con i coltivatori
diretti e con gli imprenditori agricoli professionali.
TITOLO II
RILEVAZIONE SISTEMATICA E TUTELA
Art. 7
(Menzione speciale 'Olio extravergine degli ulivi secolari di Puglia')
1. E' istituita la menzione speciale ''Olio extravergine degli ulivi secolari di
Puglia'', che può essere utilizzata da tutti i produttori di olio extravergine ottenuto
da drupe provenienti da ulivi e uliveti monumentali inseriti nell'elenco di cui
all'articolo 5.
2. La menzione speciale può essere associata a quella prevista da marchi di denominazione
di origine protetta (DOP) o di indicazione geografica protetta (IGP), da marchi
collettivi.
3. Alla promozione dei prodotti che godono della menzione speciale provvede la Regione
Puglia, a proprie spese, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio e utilizzando
i finanziamenti europei previsti dal programma di sviluppo rurale, anche su istanza
dei proprietari o di associazioni di proprietari e degli aventi diritto, mediante
avvio di appositi accordi commerciali, promozione di consorzi di produttori, partecipazione
a fiere e manifestazioni, promozione mediante canali pubblicitari.
Art. 8
(Promozione del paesaggio ulivetato)
1. La Regione Puglia promuove l'immagine del paesaggio ulivetato della Puglia, in
particolare degli ulivi e uliveti monumentali e delle loro produzioni, anche a fini
turistici.
2. In considerazione dei peculiari aspetti storici, rurali, sociali, ambientali
e paesaggistici che caratterizzano il patrimonio regionale degli ulivi secolari,
l'Assessorato al turismo e industria alberghiera, di concerto con l'Assessorato
all'ecologia, sentita la Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali
di cui all'articolo 3, promuove uno specifico progetto di valorizzazione turistica,
da realizzarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nell'ambito dell'applicazione della politica agricola comunitaria e in particolare
del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica
il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune
dei mercati nel settore dei grassi, e successive modifiche e integrazioni, la Regione
Puglia promuove azioni nei confronti del Ministero delle politiche agricole e forestali
e della stessa Unione europea volte a intraprendere operazioni collettive di mantenimento
in produzione degli ulivi monumentali ad alto valore storico-culturale-ambientale
e/o a rischio di abbandono.
4. La Regione Puglia promuove, indirizza e sostiene le attività delle organizzazioni
agricole e degli operatori del settore olivicolo volte a perseguire gli obiettivi
sopra definiti.
Art. 9
(Premialità a favore degli uliveti monumentali)
1. Gli imprenditori agricoli proprietari di suoli interessati da ulivi monumentali hanno priorità nei finanziamenti regionali, nazionali e comunitari per la realizzazione di progetti con finalità di mantenimento in coltura degli ulivi monumentali, miglioramento qualitativo del prodotto, recupero e manutenzione del paesaggio rurale.
TITOLO IV
DIVIETI E DEROGHE - FUNZIONI DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA - SANZIONI
Art. 10
(Divieti)
1. E' vietato il danneggiamento, l'abbattimento, l'espianto e il commercio degli ulivi monumentali inseriti nell'elenco regionale di cui all'articolo 5.
Art. 11
(Deroghe)
1. Per gli ulivi e gli uliveti monumentali di cui all'articolo 5 possono essere
concesse deroghe ai divieti di cui all'articolo 10 esclusivamente per motivi di
pubblica utilità o per opere i cui procedimenti autorizzativi siano stati completati
alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. E' in ogni caso vietato destinare e trasportare le piante di cui al comma 1 per
scopi vivaistici e/o ornamentali.
3. Le deroghe possono essere concesse, con le vigenti procedure relative all'applicazione
della l. 144/1951 e delle norme applicative regionali, soltanto previa acquisizione
del parere vincolante della Commissione tecnica di cui all'articolo 3, che deve
valutare la sussistenza delle condizioni che possono consentire l'espianto, le sue
finalità, la documentata inesistenza di soluzioni alternative, l'esistenza di un
apposito progetto di reimpianto.
4. E' fatta salva la procedura di valutazione di incidenza di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione
della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonchè della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche e integrazioni,
nel caso siano interessati siti di ''Rete Natura 2000'' (proposti siti di importanza
comunitaria - pSIC, zone di protezione speciale -ZPS, zone speciali di conservazione
-ZSC) e il nulla-osta dell'Ente di gestione nel caso di aree protette nazionali
e regionali (legge 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge quadro sulle aree protette -
e legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 -Norme per l'istituzione e la gestione delle
aree naturali protette nella regione Puglia).
5. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo hanno validità improrogabile
di due anni.
Art. 12
(Reimpianto di ulivi plurisecolari)
1. L'operazione di reimpianto di ulivi monumentali di cui all'articolo 11 è a totale
carico del realizzatore dell'opera.
2. L'operazione di cui al comma 1 deve avvenire in aree libere degli stessi lotti
di intervento o, subordinatamente, in altre aree di proprietà privata o pubblica
del territorio comunale o di comuni viciniori.
3. Le comunità montane, le amministrazioni comunali e provinciali e gli enti di
gestione delle aree naturali protette possono individuare aree di loro proprietà
o di cui acquisiscono la disponibilità per il reimpianto di ulivi monumentali e
attivare convenzioni per la loro manutenzione, ai sensi del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma
dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57). Le aree destinate al reimpianto
non possono essere scelte tra quelle coperte da vegetazione arborea o arbustiva
spontanea o che facciano parte di habitat naturali di interesse comunitario (dir.
92/43/CEE).
4. Gli enti di cui al comma 3 comunicano la presenza di aree destinate al reimpianto
di ulivi monumentali e le loro caratteristiche all'Assessorato regionale alle risorse
agroalimentari, che redige un elenco delle aree disponibili per il reimpianto degli
ulivi monumentali, consultabile presso gli uffici provinciali per l'agricoltura
(UPA).
5. Gli alberi da reimpiantare possono essere spostati soltanto se accompagnati da
apposita autorizzazione rilasciata dall'UPA competente, indicante l'area di espianto
e quella del successivo reimpianto. Il mancato reimpianto è soggetto alle sanzioni
di cui all'articolo 17.
6. Gli enti che individuano aree per il reimpianto di ulivi monumentali e che riservano
quote dei bilanci comunali alla tutela e valorizzazione degli stessi, o che prevedono
agevolazioni fiscali per gli imprenditori agricoli proprietari di suoli interessati
da uliveti monumentali, hanno priorità nell'accesso a finanziamenti regionali per
la realizzazione di progetti con finalità di tutela del patrimonio naturale e del
paesaggio.
Art. 13
(Opere di miglioramento fondiario)
1. Le opere di miglioramento fondiario consentite nei terreni con notevole presenza
di ulivi monumentali inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5 sono unicamente
quelle di rinfittimento dell'uliveto stesso, o che prevedano la realizzazione di
colture consociate, da eseguirsi senza arrecare danno alle piante già esistenti.
2. Il rinfittimento deve essere effettuato con piante di ulivo di varietà locale
e/o di varietà previste dai relativi disciplinari di produzione delle DOP.
3. Negli uliveti monumentali può altresì essere consentita, se richiede limitati
spostamenti di ulivi monumentali all'interno della stessa particella catastale,
la realizzazione di piccole opere a servizio dell'attività agricola.
4. Le opere di cui al comma 3 sono sottoposte al parere della Commissione di cui
all'articolo 3.
5. Le autorizzazioni sono rilasciate con le medesime modalità previste per i piani
di miglioramento aziendale.
Art. 14
(Monitoraggio del paesaggio ulivetato pugliese)
1. Alla fine di ogni anno, gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 1989, n. 7310 (Direttive per l'esercizio della delega ai capi dell'ispettorati provinciali dell'agricoltura concernente l'autorizzazione all'abbattimento di alberi d'ulivo) e delle domande di espianto degli ulivi e delle deroghe e autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 11 e 13, inviano alla Commissione di cui all'articolo 3 una dettagliata relazione sulle modifiche intervenute nel paesaggio ulivetato del territorio di propria competenza.
Art. 15
(Regime transitorio)
1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di pubblicazione definitiva dell'elenco degli ulivi monumentali di cui all'articolo 5, e comunque per non più di tre anni, è vietato su tutto il territorio regionale il danneggiamento, l'abbattimento, l'espianto e il commercio degli ulivi plurisecolari rispondenti a una delle caratteristiche indicate nell'articolo 2.
Art. 16
(Funzioni di controllo e sorveglianza)
1. Le funzioni di controllo e sorveglianza sulle violazioni alla presente legge sono demandate al Corpo forestale dello Stato. Attività di controllo può altresì essere svolta dalle polizie provinciali e municipali, dalle guardie di caccia e pesca e dalle guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 28 luglio 2003, n. 10 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ecologica). Verifiche e controlli sul rispetto delle deroghe e autorizzazioni concesse possono essere effettuati anche dal personale appositamente delegato dagli uffici provinciali per l'agricoltura e dagli ispettorati ripartimentali delle foreste.
Art. 17
(Sanzioni)
1. Dalla data di pubblicazione dell'elenco degli ulivi monumentali di cui all'articolo 5 e fatto salvo il concorso con altre e più gravi violazioni, chiunque violi le norme contenute negli articoli 10, 11, 12, 13 e 15 viene punito con una sanzione amministrativa da un minimo di euro 3 mila a un massimo di euro 30 mila per ogni pianta interessata, sino a un massimo di euro 250 mila. Gli importi provenienti da dette sanzioni affluiscono sul capitolo di entrata 3061120 "Proventi derivanti dalle indennità pecuniarie per violazione delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali e ambientali" dell'unità previsionale di base 3.4.2 del bilancio regionale e devono essere utilizzate per gli scopi di tutela e valorizzazione previste dalla presente legge.
TITOLO V
TUTELA PAESAGGISTICA DEGLI ALBERI
Art. 18
(Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14)
1. L'articolo 30 (Tutela paesaggistica alberi) della legge regionale 31 maggio 2001,
n. 14 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale
2001-2003 ), è sostituito dal seguente:
Art. 30
(Tutela paesaggistica degli alberi)
1. E' istituito presso l'Assessorato regionale all'ecologia l'albo degli ''Alberi
monumentali'', nel quale sono iscritti gli alberi di qualsiasi essenza spontanea
o coltivata, anche in esemplari isolati, che, per le loro caratteristiche di monumentalità,
costituiscono elemento caratteristico del paesaggio. Nell'albo possono anche essere
iscritti esemplari arborei che rivestano importanza storica e culturale.
2. Nell'ambito del patrimonio arboreo della regione particolare rilevanza assume
la presenza di alberi secolari di carrubo. A tal fine sono sottoposti alle norme
di tutela di cui all'articolo 6, comma 1, tutti gli alberi di carrubo che presentano
diametro uguale o superiore a centimetri 80 misurato all'altezza di centimetri 130
dal suolo.
3. Alla formazione e aggiornamento dell'albo provvede l'Assessorato regionale all'ecologia
su segnalazione degli ispettorati ripartimentali delle foreste, degli uffici provinciali
dell'agricoltura, nonché di altri enti pubblici, delle associazioni ambientaliste,
delle organizzazioni professionali agricole e di singoli cittadini.
4. L'Assessorato regionale all'ecologia può provvedere all'individuazione degli
alberi monumentali anche attraverso rilevamenti sistematici realizzati anche in
collaborazione con altri enti. L'inserimento di esemplari nell'albo degli ''Alberi
monumental'' viene notificato ai proprietari dei medesimi.
5. Gli alberi monumentali iscritti all'albo regionale vengono individuati da apposite
tabelle alla cui realizzazione e posa in opera provvede la Regione Puglia, anche
attraverso appositi accordi con le amministrazioni provinciali.
6. E' fatto divieto di danneggiare in qualsiasi maniera, tagliare e spiantare gli
alberi monumentali iscritti all'albo di cui al presente articolo.
7. Deroghe all'espianto e al taglio sono ammesse per motivi eccezionali, quali la
morte delle piante, gravi fitopatie o gravi danni da eventi naturali.
8. Il taglio e l'espianto sono subordinati all'autorizzazione degli ispettorati
ripartimentali delle foreste, che provvedono a effettuare i controlli per accertare
che ne ricorrano le condizioni.
9. La violazione delle norme di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa
da euro 3 mila a euro 30 mila per albero, che affluiscono sul capitolo di entrata
3061120 "Proventi derivanti dalle indennità pecuniarie per violazione delle disposizioni
legislative in materia dei beni culturali e ambientali" dell'unità previsionale
di base 3.4.2 del bilancio regionale.
TITOLO VI
NORMA FINANZIARIA
Art. 19
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri necessari per il conseguimento dei fini della presente legge si provvede mediante l'istituzione di un nuovo capitolo nello stato di previsione dell'esercizio finanziario 2007 ''Spese per la tutela e la valorizzazione degli alberi di interesse monumentale'' con una dotazione di euro 200 mila e la riduzione di pari importo del capitolo 581011 ''Spese per la costituzione delle aree protette regionali (l.r. 19/1997)'' dell'unità previsionale di base 14.1.1 del medesimo bilancio.
Formula Finale:
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004,
n. 7 ''Statuto della Regione Puglia'' ed entrerà in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 4 giugno 2007
VENDOLA
'Gli Ateniesi eleggono a sorte anche dieci organizzatori dei giochi, uno per ogni tribù. Essi, dopo l'esame, restano in carica per quattro anni e organizzano la processione delle Panatenee, il concorso musicale, le gare ginniche e la corsa a cavallo, e fanno fare, insieme al consiglio, il peplo e le anfore e consegnano l'olio agli atleti. L'olio viene raccolto dagli olivi sacri. L'arconte lo prende dai proprietari dei terreni in cui vi sono questi olivi sacri, nella quantità di un cotilo e mezzo per ciascuna pianta. Un tempo la città appaltava la raccolta; e chiunque sradicasse o tagliasse un olivo sacro, veniva giudicato dall'Aeropago e in caso di condanna punito con la morte...'' Aristotele(384-322 a.C.)