DOP Terra d'Otranto
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D.M. 6 agosto 1998 - GURI n. 193 del 20 agosto 1998
(Iscrizione nel "Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette" ai sensi del Reg. CE n. 1065/97).
Art. 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" è riservata all'olio extravergine
di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare
di produzione.
Art. 2
Varietà di olivo 1.
La denominazione di origine controllata "Terra d'Otranto" è riservata all'olio extravergine
di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente,
negli oliveti: Cellina di Narḍ e Ogliarola (localmente denominata Ogliarola Leccese
o Salentina) per almeno il 60%. Possono, altreś, concorrere altre varietà presenti
negli oliveti in misura non superiore al 40%.
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