Regione Puglia
Legge Regionale n. 14 del 04-06-2007
Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia.
(B.U.R. Puglia n. 83 del 7-6-2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
TITOLO I
FINALITà E DEFINIZIONI
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, anche
isolati, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e
idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia,
della cultura e del paesaggio regionale.
2. La tutela degli ulivi non aventi carattere di monumentalità resta
disciplinata dalla legge 14 febbraio 1951, n. 144 (Modificazione degli articoli
1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475,
concernente il divieto di abbattimento di alberi di ulivo), e dalle norme
applicative regionali.
Art. 2
(Definizioni)
1. Il carattere di monumentalità viene attribuito quando la pianta di ulivo
possiede età plurisecolare deducibile da:
a) dimensioni del tronco della pianta, con diametro uguale o superiore a
centimetri 100, misurato all'altezza di centimetri 130 dal suolo; nel caso di
alberi con tronco frammentato il diametro è quello complessivo ottenuto
ricostruendo la forma teorica del tronco intero;
b) oppure accertato valore storico-antropologico per citazione o
rappresentazione in documenti o rappresentazioni iconiche-storiche.
2. Può prescindersi dai caratteri definiti al comma 1 nel caso di alberi con
diametro compreso tra i centimetri 70 e 100 misurato ricostruendo, nel caso di
tronco frammentato, la forma teorica del tronco intero nei seguenti casi:
a) forma scultorea del tronco (forma spiralata, alveolare, cavata, portamento a
bandiera, presenza di formazioni mammellonari);
b) riconosciuto valore simbolico attribuito da una comunità;
c) localizzazioni in adiacenza a beni di interesse storico-artistico,
architettonico, archeologico riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 6 luglio 2002, n. 137).
3. Il carattere di monumentalità può attribuirsi agli uliveti che presentano
una percentuale minima del 60 per cento di piante monumentali all'interno
dell'unità colturale, individuata nella relativa particella catastale.
TITOLO II
RILEVAZIONE SISTEMATICA E TUTELA
Art. 3
(Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali)
1. è istituita la Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali,
che ha sede presso l'Assessorato regionale all'ecologia ed è composta da:
a) un dirigente o funzionario nominato dall'Assessore regionale all'ecologia,
con funzioni di Presidente;
b) un dirigente o funzionario nominato dall'Assessore regionale all'assetto del
territorio o suo delegato;
c) un dirigente o funzionario nominato dall'Assessore regionale alle risorse
agroalimentari o suo delegato;
d) un rappresentante indicato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e
per il paesaggio per la Puglia;
e) un rappresentante indicato dal Comando regionale del Corpo forestale dello
Stato;
f) due rappresentanti indicati dalle associazioni ambientaliste regionali
riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349
(Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale) e successive modificazioni, con specifica competenza nella tutela
del paesaggio;
g) tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello regionale, con specifica competenza nel
settore olivicolo e/o forestale;
h) un rappresentante delle associazioni agrituristiche riconosciute ai sensi
dell'articolo 13 della l. 349/1986 e successive modificazioni;
i) un rappresentante del Dipartimento di scienze delle produzioni vegetali
dell'Università degli studi di Bari;
j) un rappresentante del Dipartimento di scienze agroambientali, chimica e
difesa vegetale dell'Università di Foggia.
2. Svolge le funzioni di segretario della Commissione un funzionario designato
dall'Assessore regionale all'ecologia.
3. Le proposte di nomina devono pervenire, a seguito di richiesta
dell'Assessore all'ecologia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. La Commissione è validamente costituita, con
apposita deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, quando sia stata nominata
la maggioranza dei suoi membri.
4. La Commissione svolge relativamente agli alberi monumentali i seguenti
compiti:
a) formulare pareri sulla metodologia di rilevazione, sui parametri e sulla
scheda di identificazione degli alberi monumentali;
b) validare le segnalazioni pervenute e le rilevazioni sistematiche effettuate
per incarico della Giunta regionale;
c) formulare pareri in merito all'inclusione degli alberi monumentali segnalati
nell'elenco degli ulivi monumentali di cui all'articolo 5 o nell'albo regionale
di cui all' articolo 18;
d) suggerire forme integrate di tutela e valorizzazione del patrimonio
ambientale in oggetto, comprese le misure di politica agricola e forestale
idonee a tal fine e la promozione di attività di ricerca;
e) esprimere parere obbligatorio e vincolante sull'eventuale abbattimento e/o
spostamento degli alberi monumentali inseriti nell'albo regionale di cui
all'articolo 18 e nell'elenco di cui all'articolo 5.
5. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente, su richiesta
dell'Assessore all'ecologia o dell'Assessore all'assetto del territorio o
dell'Assessore alle risorse agroalimentari o su richiesta di almeno un terzo
dei suoi componenti. Le riunioni della Commissione sono valide con la
partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti.
6. La Commissione dura in carica cinque anni e scade con lo scioglimento del
Consiglio regionale. Essa svolge la sua attività fino all'insediamento dei
nuovi componenti.
7. Ai membri della Commissione esterni al personale della Regione Puglia
spettano il gettone di presenza e le altre eventuali indennità previste dalle
leggi regionali vigenti in materia.
Art. 4
(Rilevazione sistematica degli ulivi monumentali)
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, approva, con proprio provvedimento, su proposta
della Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, la scheda di
rilevazione degli ulivi e degli uliveti monumentali della Puglia allo scopo di
predisporne il rilevamento sistematico e la relativa identificazione.
2. La scheda deve essere predisposta per la raccolta di dati e informazioni
dettagliate relative a:
a) univoca localizzazione;
b) proprietà;
c) dimensione e numero delle piante;
d) caratteristiche monumentali, paesaggistico-ambientali, storico-culturali,
tipologie colturali.
3. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale dichiara avviato
il rilevamento sistematico degli ulivi e uliveti monumentali, che può
effettuarsi anche attraverso la stipula di convenzioni e protocolli di intesa
con altri enti o organizzazioni. Singoli cittadini, associazioni,
organizzazioni, enti pubblici e loro articolazioni possono segnalare
l'esistenza di ulivi e/o uliveti monumentali da sottoporre a tutela e
valorizzazione.
Art. 5
(Elenco degli ulivi e uliveti monumentali)
1. A seguito della rilevazione sistematica e delle segnalazioni degli ulivi
monumentali la Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato all'ecologia,
sentito il parere della Commissione tecnica di cui all'articolo 3, predispone e
aggiorna annualmente l'elenco degli ulivi monumentali della regione Puglia e
determina le risorse finanziarie destinate alla loro tutela e valorizzazione.
2. L'elenco di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione Puglia e comunicato agli enti interessati. Tale elenco contiene anche
le indicazioni catastali utili per l'individuazione delle singole proprietà. I
proprietari dei suoli possono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, proporre motivata opposizione
alla Giunta regionale avverso il provvedimento di cui al presente comma.
3. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione tecnica di cui
all'articolo 3, decide sulle opposizioni ricevute e approva in via definitiva
l'elenco degli ulivi monumentali. Tale elenco è sottoposto a nuova
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Art. 6
(Tutela degli ulivi monumentali)
1. Con la pubblicazione definitiva dell'elenco, gli uliveti monumentali sono
automaticamente sottoposti a vincolo paesaggistico in quanto assimilati a beni
diffusi del paesaggio e come tali devono essere individuati negli strumenti
urbanistici comunali. Per essi saranno previste adeguate forme di
valorizzazione.
2. Ad ogni ulivo monumentale é attribuito un codice di identificazione univoco,
anche nel caso in cui quest'ultimo ricada in uliveto monumentale.
3. Gli uliveti monumentali sono sottoposti alle prescrizioni di cui al punto 4
dell'articolo 3.14 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano
urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P).
4. Per la tutela e la manutenzione degli ulivi monumentali e delle aree sulle
quali essi insistono, la Regione Puglia e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, possono ricorrere a convenzioni con gli imprenditori
agricoli, stipulate ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma
dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57). Tali convenzioni sono
stipulate prioritariamente con i coltivatori diretti e con gli imprenditori
agricoli professionali.
TITOLO II
RILEVAZIONE SISTEMATICA E TUTELA
Art. 7
(Menzione speciale 'Olio extravergine degli ulivi secolari di Puglia')
1. E' istituita la menzione speciale ''Olio extravergine degli ulivi secolari di
Puglia'', che può essere utilizzata da tutti i produttori di olio extravergine
ottenuto da drupe provenienti da ulivi e uliveti monumentali inseriti
nell'elenco di cui all'articolo 5.
2. La menzione speciale può essere associata a quella prevista da marchi di
denominazione di origine protetta (DOP) o di indicazione geografica protetta
(IGP), da marchi collettivi.
3. Alla promozione dei prodotti che godono della menzione speciale provvede la
Regione Puglia, a proprie spese, nei limiti degli appositi stanziamenti di
bilancio e utilizzando i finanziamenti europei previsti dal programma di
sviluppo rurale, anche su istanza dei proprietari o di associazioni di
proprietari e degli aventi diritto, mediante avvio di appositi accordi
commerciali, promozione di consorzi di produttori, partecipazione a fiere e
manifestazioni, promozione mediante canali pubblicitari.
Art. 8
(Promozione del paesaggio ulivetato)
1. La Regione Puglia promuove l'immagine del paesaggio ulivetato della Puglia,
in particolare degli ulivi e uliveti monumentali e delle loro produzioni, anche
a fini turistici.
2. In considerazione dei peculiari aspetti storici, rurali, sociali, ambientali
e paesaggistici che caratterizzano il patrimonio regionale degli ulivi
secolari, l'Assessorato al turismo e industria alberghiera, di concerto con
l'Assessorato all'ecologia, sentita la Commissione tecnica per la tutela degli
alberi monumentali di cui all'articolo 3, promuove uno specifico progetto di
valorizzazione turistica, da realizzarsi entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Nell'ambito dell'applicazione della politica agricola comunitaria e in
particolare del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998,
che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di
un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, e successive
modifiche e integrazioni, la Regione Puglia promuove azioni nei confronti del
Ministero delle politiche agricole e forestali e della stessa Unione europea
volte a intraprendere operazioni collettive di mantenimento in produzione degli
ulivi monumentali ad alto valore storico-culturale-ambientale e/o a rischio di
abbandono.
4. La Regione Puglia promuove, indirizza e sostiene le attività delle
organizzazioni agricole e degli operatori del settore olivicolo volte a
perseguire gli obiettivi sopra definiti.
Art. 9
(Premialità a favore degli uliveti monumentali)
1. Gli imprenditori agricoli proprietari di suoli interessati da ulivi
monumentali hanno priorità nei finanziamenti regionali, nazionali e comunitari
per la realizzazione di progetti con finalità di mantenimento in coltura degli
ulivi monumentali, miglioramento qualitativo del prodotto, recupero e
manutenzione del paesaggio rurale.
TITOLO IV
DIVIETI E DEROGHE - FUNZIONI DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA - SANZIONI
Art. 10
(Divieti)
1. E' vietato il danneggiamento, l'abbattimento, l'espianto e il commercio
degli ulivi monumentali inseriti nell'elenco regionale di cui all'articolo 5.
Art. 11
(Deroghe)
1. Per gli ulivi e gli uliveti monumentali di cui all'articolo 5 possono essere
concesse deroghe ai divieti di cui all'articolo 10 esclusivamente per motivi di
pubblica utilità o per opere i cui procedimenti autorizzativi siano stati
completati alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. E' in ogni caso vietato destinare e trasportare le piante di cui al comma 1
per scopi vivaistici e/o ornamentali.
3. Le deroghe possono essere concesse, con le vigenti procedure relative
all'applicazione della l. 144/1951 e delle norme applicative regionali,
soltanto previa acquisizione del parere vincolante della Commissione tecnica di
cui all'articolo 3, che deve valutare la sussistenza delle condizioni che
possono consentire l'espianto, le sue finalità, la documentata inesistenza di
soluzioni alternative, l'esistenza di un apposito progetto di reimpianto.
4. E' fatta salva la procedura di valutazione di incidenza di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche) e
successive modifiche e integrazioni, nel caso siano interessati siti di ''Rete
Natura 2000'' (proposti siti di importanza comunitaria - pSIC, zone di
protezione speciale -ZPS, zone speciali di conservazione -ZSC) e il nulla-osta
dell'Ente di gestione nel caso di aree protette nazionali e regionali (legge 6
dicembre 1991, n. 394 - Legge quadro sulle aree protette - e legge regionale 24
luglio 1997, n. 19 -Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali
protette nella regione Puglia).
5. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo hanno validità
improrogabile di due anni.
Art. 12
(Reimpianto di ulivi plurisecolari)
1. L'operazione di reimpianto di ulivi monumentali di cui all'articolo 11 è a
totale carico del realizzatore dell'opera.
2. L'operazione di cui al comma 1 deve avvenire in aree libere degli stessi
lotti di intervento o, subordinatamente, in altre aree di proprietà privata o
pubblica del territorio comunale o di comuni viciniori.
3. Le comunità montane, le amministrazioni comunali e provinciali e gli enti di
gestione delle aree naturali protette possono individuare aree di loro
proprietà o di cui acquisiscono la disponibilità per il reimpianto di ulivi
monumentali e attivare convenzioni per la loro manutenzione, ai sensi del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del
settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57). Le
aree destinate al reimpianto non possono essere scelte tra quelle coperte da
vegetazione arborea o arbustiva spontanea o che facciano parte di habitat
naturali di interesse comunitario (dir. 92/43/CEE).
4. Gli enti di cui al comma 3 comunicano la presenza di aree destinate al
reimpianto di ulivi monumentali e le loro caratteristiche all'Assessorato
regionale alle risorse agroalimentari, che redige un elenco delle aree
disponibili per il reimpianto degli ulivi monumentali, consultabile presso gli
uffici provinciali per l'agricoltura (UPA).
5. Gli alberi da reimpiantare possono essere spostati soltanto se accompagnati
da apposita autorizzazione rilasciata dall'UPA competente, indicante l'area di
espianto e quella del successivo reimpianto. Il mancato reimpianto è soggetto
alle sanzioni di cui all'articolo 17.
6. Gli enti che individuano aree per il reimpianto di ulivi monumentali e che
riservano quote dei bilanci comunali alla tutela e valorizzazione degli stessi,
o che prevedono agevolazioni fiscali per gli imprenditori agricoli proprietari
di suoli interessati da uliveti monumentali, hanno priorità nell'accesso a
finanziamenti regionali per la realizzazione di progetti con finalità di tutela
del patrimonio naturale e del paesaggio.
Art. 13
(Opere di miglioramento fondiario)
1. Le opere di miglioramento fondiario consentite nei terreni con notevole
presenza di ulivi monumentali inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5 sono
unicamente quelle di rinfittimento dell'uliveto stesso, o che prevedano la
realizzazione di colture consociate, da eseguirsi senza arrecare danno alle
piante già esistenti.
2. Il rinfittimento deve essere effettuato con piante di ulivo di varietà
locale e/o di varietà previste dai relativi disciplinari di produzione delle
DOP.
3. Negli uliveti monumentali può altresì essere consentita, se richiede
limitati spostamenti di ulivi monumentali all'interno della stessa particella
catastale, la realizzazione di piccole opere a servizio dell'attività agricola.
4. Le opere di cui al comma 3 sono sottoposte al parere della Commissione di
cui all'articolo 3.
5. Le autorizzazioni sono rilasciate con le medesime modalità previste per i
piani di miglioramento aziendale.
Art. 14
(Monitoraggio del paesaggio ulivetato pugliese)
1. Alla fine di ogni anno, gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, sulla
base di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre
1989, n. 7310 (Direttive per l'esercizio della delega ai capi dell'ispettorati
provinciali dell'agricoltura concernente l'autorizzazione all'abbattimento di
alberi d'ulivo) e delle domande di espianto degli ulivi e delle deroghe e
autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 11 e 13, inviano alla
Commissione di cui all'articolo 3 una dettagliata relazione sulle modifiche
intervenute nel paesaggio ulivetato del territorio di propria competenza.
Art. 15
(Regime transitorio)
1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente
legge e la data di pubblicazione definitiva dell'elenco degli ulivi monumentali
di cui all'articolo 5, e comunque per non più di tre anni, è vietato su tutto
il territorio regionale il danneggiamento, l'abbattimento, l'espianto e il
commercio degli ulivi plurisecolari rispondenti a una delle caratteristiche
indicate nell'articolo 2.
Art. 16
(Funzioni di controllo e sorveglianza)
1. Le funzioni di controllo e sorveglianza sulle violazioni alla presente legge
sono demandate al Corpo forestale dello Stato. Attività di controllo può
altresì essere svolta dalle polizie provinciali e municipali, dalle guardie di
caccia e pesca e dalle guardie ecologiche volontarie di cui alla legge
regionale 28 luglio 2003, n. 10 (Istituzione del servizio volontario di
vigilanza ecologica). Verifiche e controlli sul rispetto delle deroghe e
autorizzazioni concesse possono essere effettuati anche dal personale
appositamente delegato dagli uffici provinciali per l'agricoltura e dagli
ispettorati ripartimentali delle foreste.
Art. 17
(Sanzioni)
1. Dalla data di pubblicazione dell'elenco degli ulivi monumentali di cui
all'articolo 5 e fatto salvo il concorso con altre e più gravi violazioni,
chiunque violi le norme contenute negli articoli 10, 11, 12, 13 e 15 viene
punito con una sanzione amministrativa da un minimo di euro 3 mila a un massimo
di euro 30 mila per ogni pianta interessata, sino a un massimo di euro 250
mila. Gli importi provenienti da dette sanzioni affluiscono sul capitolo di
entrata 3061120 "Proventi derivanti dalle indennità pecuniarie per violazione
delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali e ambientali"
dell'unità previsionale di base 3.4.2 del bilancio regionale e devono essere
utilizzate per gli scopi di tutela e valorizzazione previste dalla presente
legge.
TITOLO V
TUTELA PAESAGGISTICA DEGLI ALBERI
Art. 18
(Modifica dell'articolo 30 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14)
1. L'articolo 30 (Tutela paesaggistica alberi) della legge regionale 31 maggio
2001, n. 14 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio
pluriennale 2001-2003 ), è sostituito dal seguente:
Art. 30
(Tutela paesaggistica degli alberi)
1. E' istituito presso l'Assessorato regionale all'ecologia l'albo degli
''Alberi monumentali'', nel quale sono iscritti gli alberi di qualsiasi essenza
spontanea o coltivata, anche in esemplari isolati, che, per le loro
caratteristiche di monumentalità, costituiscono elemento caratteristico del
paesaggio. Nell'albo possono anche essere iscritti esemplari arborei che
rivestano importanza storica e culturale.
2. Nell'ambito del patrimonio arboreo della regione particolare rilevanza
assume la presenza di alberi secolari di carrubo. A tal fine sono sottoposti
alle norme di tutela di cui all'articolo 6, comma 1, tutti gli alberi di
carrubo che presentano diametro uguale o superiore a centimetri 80 misurato
all'altezza di centimetri 130 dal suolo.
3. Alla formazione e aggiornamento dell'albo provvede l'Assessorato regionale
all'ecologia su segnalazione degli ispettorati ripartimentali delle foreste,
degli uffici provinciali dell'agricoltura, nonché di altri enti pubblici, delle
associazioni ambientaliste, delle organizzazioni professionali agricole e di
singoli cittadini.
4. L'Assessorato regionale all'ecologia può provvedere all'individuazione degli
alberi monumentali anche attraverso rilevamenti sistematici realizzati anche in
collaborazione con altri enti. L'inserimento di esemplari nell'albo degli
''Alberi monumental'' viene notificato ai proprietari dei medesimi.
5. Gli alberi monumentali iscritti all'albo regionale vengono individuati da
apposite tabelle alla cui realizzazione e posa in opera provvede la Regione
Puglia, anche attraverso appositi accordi con le amministrazioni provinciali.
6. E' fatto divieto di danneggiare in qualsiasi maniera, tagliare e spiantare
gli alberi monumentali iscritti all'albo di cui al presente articolo.
7. Deroghe all'espianto e al taglio sono ammesse per motivi eccezionali, quali
la morte delle piante, gravi fitopatie o gravi danni da eventi naturali.
8. Il taglio e l'espianto sono subordinati all'autorizzazione degli ispettorati
ripartimentali delle foreste, che provvedono a effettuare i controlli per
accertare che ne ricorrano le condizioni.
9. La violazione delle norme di cui al presente articolo comporta una sanzione
amministrativa da euro 3 mila a euro 30 mila per albero, che affluiscono sul
capitolo di entrata 3061120 "Proventi derivanti dalle indennità pecuniarie per
violazione delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali e
ambientali" dell'unità previsionale di base 3.4.2 del bilancio regionale.
TITOLO VI
NORMA FINANZIARIA
Art. 19
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri necessari per il conseguimento dei fini della presente legge si
provvede mediante l'istituzione di un nuovo capitolo nello stato di previsione
dell'esercizio finanziario 2007 ''Spese per la tutela e la valorizzazione degli
alberi di interesse monumentale'' con una dotazione di euro 200 mila e la
riduzione di pari importo del capitolo 581011 ''Spese per la costituzione delle
aree protette regionali (l.r. 19/1997)'' dell'unità previsionale di base 14.1.1
del medesimo bilancio.
Formula Finale:
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della
L.R. 12/05/2004, n. 7 ''Statuto della Regione Puglia'' ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 4 giugno 2007
VENDOLA