Olivicoltura biologica


Un prodotto si dice provenire da agricoltura biologica se è ottenuto seguendo le modalità di produzione indicate nel Reg. CE n. 2092/91 e rispettando una serie di norme.
Tali norme fissano, innanzitutto, le modalità di gestione dell'azienda agricola dal punto di vista tecnico-agronomico.
L'azienda deve, ad esempio:
  • adottare misure per il mantenimento o per l'aumento della fertilità e dell'attività biologica del terreno;
  • attuare una lotta preventiva alle avversità scegliendo, soprattutto, le specie e le varietà che si dimostrano più adatte alle specifiche condizioni ambientali;
  • attuare una protezione dei nemici naturali dei parassiti delle colture agrarie (ad esempio, mantenendo o introducendo siepi naturali);
  • in caso di necessità, utilizzare esclusivamente i prodotti antiparassitari, fertilizzanti e ammendanti indicati dal regolamento.

La concimazione deve avvenire mediante un cospicuo apporto di sostanza organica; le concimazione azotate devono essere effettuate esclusivamente con concimi organici, rinunciando a quelli chimici di sintesi; impiego dei concimi fosfatici di derivazione naturale, proibiti i fosfati facilmente solubili ed il perfosfato minerale; lo stesso per i concimi potassici anche se è ammesso a certe condizioni l'uso del solfato di potassio magnesiaco. Proibito l'uso di concimi potassici puri o ad alto tenore di cloro. Consigliata la preparazione dei concimi aziendali con aerazione (compost).

La lavorazione deve avvenire il più possibile superficiale e che rispetti le caratteristiche naturali del suolo (privilegiando strumenti discissori rispetto alle macchine fresatrici). Prevenzione di tutte le cause di degrado della struttura dei terreni e dell'assetto idrogeologico dei suoli.

Realizzazione di una corretta ed efficace strategia di prevenzione delle cause di malattia delle piante, cioè: scelta della specie e varietà adatte, miglioramento della struttura del suolo, adeguati interventi e pratiche colturali (rotazioni, consociazioni, sovesci, ecc.)Creazione di condizioni di vita adatte per i naturali antagonisti di parassiti e malattie. In linea di massima è vietato l'impiego di pesticidi chimici di sintesi ed è consentito l'uso di antiparassitari di derivazione naturale. E' permesso l'impiego solo di pochi prodotti regolatori ben conosciuti e di origine naturale.

La commercializzazione di un prodotto come prodotto biologico è il risultato del rispetto di una serie di norme ed accorgimenti che rendono il prodotto più pregiato ed unico. La coltivazione biologica prevede un maggior rispetto dell'ambiente ed una gestione dell'azienda agricola, dal punto di vista tecnico-agronomico, differente. Prima di poter immettere sul mercato prodotti che in etichetta facciano riferimento al metodo biologico di produzione, l'azienda deve obbligatoriamente aver osservato le disposizioni di cui al Reg. CE n. 2092/91, relative al cosiddetto " periodo di conversione ", periodo che ha ordinariamente la durata di anni 2, per le colture annuali e di anni 3, per le colture arboree.

Il compito di verificare l'effettiva applicazione del metodo biologico, secondo le disposizioni legislative, è affidato ad Organismi di controllo privati, appositamente autorizzati dal Ministero per le Politiche Agricole e forestali. L'Organismo di controllo effettua visite periodiche in azienda (almeno una all'anno), nel corso delle quali ha accesso a tutte le strutture aziendali (terreni agricoli, magazzini, laboratori, ecc.) ed ai documenti contabili. La trasformazione del prodotto può avvenire nello stabilimento aziendale o, in assenza di questo, presso strutture di terzi, con le quali il titolare stipula un apposito contratto. Poichè risulta estremamente raro il caso di stabilimenti che operano esclusivamente sul prodotto biologico, è opportuno che tale contratto contenga, tra l'altro, l'impegno del responsabile dello stabilimento al rispetto di alcune condizioni "minime" (quali, ad esempio, lo stoccaggio separato delle olive in attesa della lavorazione, per evitare mescolanza con olive "convenzionali", il lavaggio accurato degli impianti, nel caso in cui la lavorazione di olive "biologiche" segua immediatamente quella di olive "convenzionali", lo stoccaggio dell'olio "biologico" in contenitori separati e ben identificati).

Per il prodotto così ottenuto, è possibile ricevere l'autorizzazione a riportare in etichetta l'indicazione di conformità al Reg. CE n. 2092/91: Accanto a questa indicazione deve necessariamente comparire il nome dell'Organismo di controllo che ha rilasciato la certificazione. In sostanza, il consumatore può riconoscere il prodotto "biologico" individuando in etichetta i seguenti elementi:

  • la dicitura da agricoltura biologica-regime di controllo CE ;
  • il nome dell'Organismo di controllo che ha rilasciato la certificazione;
  • una serie di numeri e lettere composta da: codice identificativo dell'Organismo di controllo, codice identificativo dell'operatore sotto la cui responsabilità è avvenuta l'ultima manipolazione del prodotto, codice identificativo del prodotto confezionato.
Per favorire un approccio corretto del consumatore al prodotto "biologico", ed evitarne gli atteggiamenti di diffidenza dovuti alle oggettive difficoltà di interpretazione dei riferimenti normativi, l'Unione Europea ha introdotto, da qualche anno, un logo distintivo, che, a discrezione dell'operatore, può essere riportato in etichetta, permettendone l'immediata riconoscibilità. Tramite i dati riportati in etichetta, è possibile risalire, in qualsiasi momento, a ciascuna delle fasi di produzione e ciò è di fondamentale importanza, per l'individuazione delle responsabilità, nell'ambito del processo produttivo.

 



  • Web Master: Silvia Berio sberio@libero.it