Olivicoltura biologica
Un prodotto si dice provenire
da agricoltura biologica se è ottenuto
seguendo le modalità di produzione indicate nel
Reg. CE n. 2092/91 e
rispettando una serie di norme.
Tali norme fissano, innanzitutto, le modalità di gestione dell'azienda agricola
dal punto di vista tecnico-agronomico.
L'azienda deve, ad esempio:
-
adottare misure per il mantenimento o per l'aumento della fertilità e
dell'attività biologica del terreno;
-
attuare una lotta preventiva alle avversità scegliendo, soprattutto, le specie
e le varietà che si dimostrano più adatte alle specifiche condizioni
ambientali;
-
attuare una protezione dei nemici naturali dei parassiti delle colture agrarie
(ad esempio, mantenendo o introducendo siepi naturali);
-
in caso di necessità, utilizzare esclusivamente i prodotti antiparassitari,
fertilizzanti e ammendanti indicati dal regolamento.
La concimazione deve avvenire mediante un cospicuo apporto di sostanza
organica; le concimazione azotate devono essere effettuate esclusivamente con
concimi organici, rinunciando a quelli chimici di sintesi; impiego dei concimi
fosfatici di derivazione naturale, proibiti i fosfati facilmente solubili ed il
perfosfato minerale; lo stesso per i concimi potassici anche se è ammesso a
certe condizioni l'uso del solfato di potassio magnesiaco. Proibito l'uso di
concimi potassici puri o ad alto tenore di cloro. Consigliata la preparazione
dei concimi aziendali con aerazione (compost).
La lavorazione deve avvenire il più possibile superficiale e che rispetti le
caratteristiche naturali del suolo (privilegiando strumenti discissori rispetto
alle macchine fresatrici). Prevenzione di tutte le cause di degrado della
struttura dei terreni e dell'assetto idrogeologico dei suoli.
Realizzazione di una corretta ed efficace strategia di prevenzione delle cause
di malattia delle piante, cioè: scelta della specie e varietà adatte,
miglioramento della struttura del suolo, adeguati interventi e pratiche
colturali (rotazioni, consociazioni, sovesci, ecc.)Creazione di condizioni di
vita adatte per i naturali antagonisti di parassiti e malattie. In linea di
massima è vietato l'impiego di pesticidi chimici di sintesi ed è consentito
l'uso di antiparassitari di derivazione naturale. E' permesso l'impiego solo di
pochi prodotti regolatori ben conosciuti e di origine naturale.
La commercializzazione di un prodotto come prodotto biologico è il risultato
del rispetto di una serie di norme ed accorgimenti che rendono il prodotto più
pregiato ed unico. La coltivazione biologica prevede un maggior rispetto
dell'ambiente ed una gestione dell'azienda agricola, dal punto di vista
tecnico-agronomico, differente. Prima di poter immettere sul mercato prodotti
che in etichetta facciano riferimento al metodo biologico di produzione,
l'azienda deve obbligatoriamente aver osservato le disposizioni di cui al Reg.
CE n. 2092/91, relative al cosiddetto " periodo di conversione ",
periodo che ha ordinariamente la durata di anni 2, per le colture annuali e di
anni 3, per le colture arboree.
Il compito di verificare l'effettiva applicazione del metodo biologico, secondo
le disposizioni legislative, è affidato ad Organismi di controllo privati,
appositamente autorizzati dal Ministero per le Politiche Agricole e forestali.
L'Organismo di controllo effettua visite periodiche in azienda (almeno una
all'anno), nel corso delle quali ha accesso a tutte le strutture aziendali
(terreni agricoli, magazzini, laboratori, ecc.) ed ai documenti contabili. La
trasformazione del prodotto può avvenire nello stabilimento aziendale o, in
assenza di questo, presso strutture di terzi, con le quali il titolare stipula
un apposito contratto. Poichè risulta estremamente raro il caso di stabilimenti
che operano esclusivamente sul prodotto biologico, è opportuno che tale
contratto contenga, tra l'altro, l'impegno del responsabile dello stabilimento
al rispetto di alcune condizioni "minime" (quali, ad esempio, lo stoccaggio
separato delle olive in attesa della lavorazione, per evitare mescolanza con
olive "convenzionali", il lavaggio accurato degli impianti, nel caso in cui la
lavorazione di olive "biologiche" segua immediatamente quella di olive
"convenzionali", lo stoccaggio dell'olio "biologico" in contenitori separati e
ben identificati).
Per il prodotto così ottenuto, è possibile ricevere l'autorizzazione a
riportare in etichetta l'indicazione di conformità al Reg. CE n. 2092/91:
Accanto a questa indicazione deve necessariamente comparire il nome
dell'Organismo di controllo che ha rilasciato la certificazione. In sostanza,
il consumatore può riconoscere il prodotto "biologico" individuando in
etichetta i seguenti elementi:
-
la dicitura da agricoltura biologica-regime di controllo CE
;
-
il nome dell'Organismo di controllo che ha rilasciato la certificazione;
-
una serie di numeri e lettere composta da: codice identificativo dell'Organismo
di controllo, codice identificativo dell'operatore sotto la cui responsabilità
è avvenuta l'ultima manipolazione del prodotto, codice identificativo del
prodotto confezionato.
Per favorire un approccio corretto del consumatore al prodotto "biologico", ed
evitarne gli atteggiamenti di diffidenza dovuti alle oggettive difficoltà di
interpretazione dei riferimenti normativi, l'Unione Europea ha introdotto, da
qualche anno, un
logo distintivo, che, a discrezione dell'operatore, può
essere riportato in etichetta, permettendone l'immediata riconoscibilità.
Tramite i dati riportati in etichetta, è possibile risalire, in qualsiasi
momento, a ciascuna delle fasi di produzione e ciò è di fondamentale
importanza, per l'individuazione delle responsabilità, nell'ambito del processo
produttivo.